Articolo 1 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 1. (Finalita'). 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalita' per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici ((anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonche' edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti)) ;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
b-bis) determinare i criteri generali ((per il calcolo della prestazione energetica,)) per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) ((definire le modalita' di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria)) al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l' occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale ((nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale)) ;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;
h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere ((l'efficienza energetica e)) l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.
Entrata in vigore il 11 giugno 2020
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