Sentenza 10 gennaio 2003
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FATTI DI CAUSA Con atti del 12 e 13 giugno 2019, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, premesso l'avvio del procedimento disciplinare per capi d'incolpazione riconducibili agli illeciti di cui agli artt. 1, comma 1; 2, comma 1, lett. d); 1 e 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, ha chiesto la sospensione facoltativa dell'incolpato Dott. L.P., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio. Analoga richiesta è stata inoltrata il successivo giorno 18 dal Ministro della giustizia. Al Dott. P. è stato contestato, al capo 1), di aver tenuto, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ora Aggund. ue0 262 /03 ul.Appalto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi g. на ме Dott. Alfio FI CHINO-Primo Presidente f.f.- R.G. N. 17455/98 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Cron.638 ---- Rep. 103 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Ud. 17/10/02 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Michele VARRONE · Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.D.A.I., ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, elettivamente --- domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 46, rappresentato e difeso dall'avvocato FRASCAROLI ---- RUGGERO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2002 contro 1141 ISOCOIBENT S.R.L., in persona del legale -1- rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata --- in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO TOBIA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO FER GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato CARLO COLAPINTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente 1-1 nonchè contro dibattimentale in data 12a seguito di ordinanza luglio 2001, di integrazione del contraddittorio nei confronti di PLASTWERKE S.R.L., ACET S.P.A., COTRAC S.R.L., LA --- COSTRUZIONI PRIMA S.R.L.; - intimati avverso la decisione n. 1418/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 30/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
-2- uditi gli Avvocati Ruggero FRASCAROLI, Gianfranco TOBIA, BIONDO, per delega dell'avvocato Carlo COLAPINTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso, affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO controversia nasce a seguito della La lavori diaggiudicazione dell'appalto dei manutenzione di immobili di proprietà INPDAI. La EN concorreva per tutti i lotti in gara e risultava aggiudicataria del lotto n.5; tuttavia con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, l'Istituto stabiliva di non procedere all'aggiudicazione e di indire una nuova gara. _a SO impugnava la determinazione dell'INPDAI dinanzi al Tar Lazio con un primo ricorso al quale faceva seguire una seconda impugnazione avversO il provvedimento con cui 1' Istituto aveva indetto nuova licitazione privata per l'aggiudicazione del lotto in questione. Con un terzo ricorso la SO impugnava anche l'aggiudicazione dell'appalto intervenuta а seguito della nuova gara alla ditta Platwerke. Denunciava violazione, con riguardo al primo provvedimento, dei principi relativi all'esercizio del potere di autotutela, dell'art. 62 D. P. R. 696/79 ed eccesso di potere;
e violazione, con riguardo ai successivi provvedimenti, dei principi in tema di aggiudicazione dei lavori pubblici. Con decisione n. 380 del 24 febbraio 1994, il 3 Tar Lazio rigettava i tre ricorsi riuniti. Con altre coeve decisioni, lo stesso TAR respingeva anche i ricorsi della FER Generale Costruzioni e Impianti S.p.a., della Clara aggiudicatarie di altri Costruzioni Prima s.r.l. lotti della medesima gara;
alle quali pure le aggiudicazioni erano state in prosieguo revocate. Proponevano appello sia la EN che la FER e la LA Costruzioni;
ed il Consiglio di Stato, riuniti i tre gravami e respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'INPDAI, annullava le decisioni impugnate. Contro la decisione del Consiglio di Stato, depositata il 30 settembre 1997, 1' INPDAI ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362, 374, c.p.c.. Resistono la società intimate con controricorso a curatela del Fall.to ha anche depositato memoria. Con ordinanza collegiale è stata disposta 'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società controinteressate (Plastwerke, Cotrac, ACET), già parti nel giudizio a quo, e che non si sono costituite in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE ☐ INPDAI ✓ ripropone l'eccezione di difetto di 4 giurisdizione del G.A. (già formulata, per la prima volta, in fase di appello, innanzi al C.d.S., che l'ha respinta con la decisione per tal profilo;
appunto, ora impugnata) e sostiene che la iurisdizione, nella specie, spetti, invece, al G.O., attenendo la lite ad una "gara pubblica già l'aggiudicazione” e ad un conclusa con "inadempienza" dell'Istituto, comportamento di all'obbligo di stipulare il contratto di appalto, incidente su posizioni di diritto soggettivo perfetto delle società aggiudicatrici. L'eccezione è infondata. A prescindere dalla considerazione che la tesi ora svolta dall'Istituto contraddice apertamente la luta difensiva dal medesimo assunta nella prima fase del giudizio a quo (ove esso aveva, invece, escluso che la gara si fosse perfezionata, in assenza, una previsione di nel bando, di equivalenza del verbale di aggiudicazione ad atto Conclusivo del rapporto), sta di fatto, comunque, che le società avevano impugnato, con i rispettivi ricorsi al Tar, non già l'asserito comportamento negativo di inadempienza dell'istituto, ma l'adozione, in positivo, da parte di questo, di un provvedimento di revoca della autoritativo 5 precedente aggiudicazione, e coerentemente esse avevano, quindi, in quella sede, denunciato il "cattivo esercizio", sotto plurimi profili, del "potere di autotutela della P.A." e chiesto annullamento del predetto provvedimento, incidente su loro posizioni di interesse legittimo, (quali esclusivamente configurabili all'interno fase procedimentale didella, non ancora esaurita, all'instaurazione evidenza pubblica, antecedente del rapporto negoziale). 21 In relazione al riferito "petitum ed alla "causa petendi" della domanda, ed alla stregua della prospettazione sostanziale, non v'è dubbio allora che competente а conoscere della controversia in esame sia effettivamente il G.A. dalle parti, quindi, correttamente adito nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimità. Il ricorso dell'INPDAI va, pertanto, respinto, con la conseguente dichiarazione di sussistenza della giurisdizione della G.A.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e 6 dichiara la giurisdizione del G.A.. l'istituto ricorrente alla rifusioneCondanna 75,00 oltre ad hako delle spese, che liquida in Euro 3 500 Euro 3,500,00 per onorari, nei confronti di ciascuna parte resistente. Roma, 17/X/2002 IL RELATOR) IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, 10 GEN 2003 IL CANCELLIERE OF Giovanni Giambattista 7