Legge 5 agosto 1981, n. 464

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441
        A decorrere dal 1 luglio 1980 l'importo dell'indennita' prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441 , sara' corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di L. 3.000 giornaliere lorde.
        Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennita' giornaliera e' rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e puo' essere corrisposta per non piu' di sei giorni alla settimana.
      • Art. 2. Reperibilita'

        Al fine di soddisfare le esigenze del traffico aereo il personale della Direzione generale dell'aviazione civile, anche con qualifiche dirigenziali, inquadrato nel ruolo dei direttori di aeroporto puo' essere incluso in appositi turni di reperibilita' per non meno di sette e per non piu' di quindici giorni al mese.
        Per ogni giornata di reperibilita' e' corrisposta agli interessati una indennita' di L. 6.000 lorde.
        Con decreto del Ministro dei trasporti sara' disciplinato l'obbligo della reperibilita'.
      • Art. 3. Attivita' di volo

        Al personale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, compreso quello inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, che svolga, a bordo di aeromobili in volo, i compiti istituzionali specificati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825 , e' corrisposta una indennita' oraria di L. 6.000 lorde.