Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111)) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 agosto 2024, n. 111 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 , recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 ".
La L. 8 agosto 2024, n. 111 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 , recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 ".