Articolo 4 del Decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 luglio 2024
>
Versione
10 agosto 2024
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111)) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 agosto 2024, n. 111 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 , recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 ".
Entrata in vigore il 10 agosto 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente