Articolo 16 - Convenzione della Legge 16 gennaio 2025, n. 2
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25 gennaio 2025
Articolo 16 LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente.Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attivita' dipendente svolta nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025
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