Sentenza 24 novembre 2003
Massime • 1
La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e delle ricevute di versamenti postali integra il reato di falsità materiale in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., in quanto le disposizioni che regolamentano tali modalità di versamento, presso banche delegate per la riscossione delle imposte o presso gli uffici postali, attribuiscono alle ricevute una valenza probatoria privilegiata, anche nei confronti dei terzi, fino al riconoscimento della falsità dell'atto stesso (fattispecie relativa a falsificazione dei predetti versamenti fiscali compiuta dal commercialista a danno dei clienti).
Commentario • 1
- 1. Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravantiDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2003, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/11/2003
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1287
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 008153/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE VI N. IL 19/11/1954;
avverso SENTENZA del 18/07/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Presidente Dott. LATTANZI GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
IN NE ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 18 luglio 2002 con la quale la Corte di appello di Genova ha lo ha assolto dall'imputazione di tentata estorsione e ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di La Spezia per numerosi reati di falsità materiale in atto pubblico e di appropriazione indebita.
A quanto risulta dalla sentenza impugnata l'imputato nella sua attività di consulente tributario si era appropriato di somme ingenti (circa due miliardi) avute dai clienti per i prescritti adempimenti fiscali e aveva formato una falsa documentazione relativa ai pagamenti, costituita da false ricevute di versamenti postali e da false ricevute di versamenti bancari.
Per le falsità il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 476 comma 2^ e 482 c.p., cioè di falsità materiale in atto pubblico, relativa ad atti di fede privilegiata. A sostegno del ricorso NE ha enunciato quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 476 comma 2^ c.p. osservando che "la Corte ha inteso qualificare l'atto per la propria valenza e non per la fonte da cui l'atto discende" e che non ha dato la dovuta rilevanza al fatto che l'attività bancaria ha natura privatistica e che le Poste Italiane sono state privatizzate. Da ciò secondo il ricorrente discenderebbe che le falsità in questione dovrebbero essere considerate falsità in scritture private anziché in atti pubblici.
Il motivo è privo di fondamento posto che la qualificazione delle falsità in questione operata dalla sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e che la natura e il valore probatorio dell'atto vanno individuati con riferimento alle norme che lo regolano specificamente più che a quelle che regolano e qualificano complessivamente l'attività delle persone cui il compimento di tale atto è demandato. E le norme che regolano i versamenti negli uffici postali e i versamenti alle banche delegate per la riscossione delle imposte attribuiscono alle ricevute un valore probatorio anche rispetto ai terzi (cioè a soggetti diversi da quelli che hanno rilasciato la ricevuta), che si impone fino a quando non sia stata riconosciuta la falsità dell'atto (ved., per le ricevute bancarie relative ai versamenti tributari, Sez. 5^, 10 novembre 1999, Cerretti, rv. 216110; per le ricevute di conto corrente postale, Sez. 5^, 29 novembre 1988, Cochetti, rv. 180514;
Sez. 5^, 3 ottobre 1986, Vacca, rv. 174762). Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato vizi di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche sostenendo che le ragioni addotte dalla sentenza impugnata non giustificano la decisione negativa e che, contraddittoriamente, è stata esclusa la rilevanza della collaborazione data dall'imputato, il cui valore però era stato in precedenza riconosciuto dalla stessa sentenza. Il motivo è privo di fondamento perché la sentenza impugnata ha indicato diffusamente gli aspetti di gravità oggettiva e soggettiva dei fatti e anche della condotta successiva dell'imputato che impedivano di riconoscergli le attenuanti generiche e non presenta la denunciata contraddizione circa il valore della collaborazione, dato che questa anche a pagina 18, richiamata dal ricorrente, viene qualificata "prezzolata, non senza contraddizioni e luci e ombre da ogni parte".
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la "omessa concessione della sospensione condizionale della pena".
Il motivo è manifestamente infondato perché è stata inflitta una pena che non consente il beneficio.
Infine con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la prescrizione dei reati di appropriazione indebita.
Anche questo motivo è manifestamente infondato perché l'appropriazione indebita risulta aggravata a norma dell'art. 61 n. 7 e 11 c.p. e quindi il termine di prescrizione è di dieci anni, prolungato della metà per effetto degli atti interruttivi. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il Roma 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004