Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2003, n. 2569
CASS
Sentenza 24 novembre 2003

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Massime1

La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e delle ricevute di versamenti postali integra il reato di falsità materiale in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., in quanto le disposizioni che regolamentano tali modalità di versamento, presso banche delegate per la riscossione delle imposte o presso gli uffici postali, attribuiscono alle ricevute una valenza probatoria privilegiata, anche nei confronti dei terzi, fino al riconoscimento della falsità dell'atto stesso (fattispecie relativa a falsificazione dei predetti versamenti fiscali compiuta dal commercialista a danno dei clienti).

Commentario1

  • 1Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravanti
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2003, n. 2569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2569
Data del deposito : 24 novembre 2003

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