Articolo 8 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Articolo 8Articolo 9
Versione
25 febbraio 2005
Art. 8-bis. (( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). ))
(( 1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente