Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 luglio 1972
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Versione
1 gennaio 1983
Art. 9.
I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianita' contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed all' art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria utile ai fini dell'anzianita' contributiva.
A tal fine, deve essere osservata la seguente procedura:
1) si divide la somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare;
2) si considera coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente ricavato dalla divisione di cui al punto 1);
3) si determinano, sulla base di tale presupposto, i cinque gruppi di 52 settimane di contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile;
4) si calcola la retribuzione pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che il prosecutore avrebbe dovuto versare.
La norma di cui al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ne' tali contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio-16 febbraio 1982, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1982, n. 54) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime"
Entrata in vigore il 1 gennaio 1983
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