Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 aprile 2002
Art. 4. P r e m i 1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all' articolo 2002 del codice civile , suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.
2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresi', offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.
3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 2002 del codice civile :
"Art. 2002 (Documenti di legittimazione e titoli impropri). - Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione".
Entrata in vigore il 12 aprile 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente