Articolo 146 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 143Articolo 145 bis
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13 ottobre 2000
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29 maggio 2003
Art. 146. Norma finale 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione ((annuale)) sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
Entrata in vigore il 29 maggio 2003
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