Articolo 121 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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1 gennaio 2002
Art. 121. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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