Articolo 244 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 243 sexiesArticolo 245
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 244
Dissesto finanziario 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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