Articolo 131 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
Articolo 131
Incompatibilita' ed ineleggibilita' 1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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