Articolo 124 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 125Articolo 125
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13 ottobre 2000
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26 dicembre 2012
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15 marzo 2025
Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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