Articolo 218 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 217Articolo 219
Versione
13 ottobre 2000
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Versione
15 marzo 2025
Articolo 218
Annotazione della quietanza 1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova documentale.
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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