Articolo 22 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 21Articolo 23
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13 ottobre 2000
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15 agosto 2012
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15 marzo 2025
Articolo 22 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) ((69)) --------------- AGGIORNAMENTO (69)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione del presente articolo).
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
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