Articolo 253 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 252Articolo 255
Versione
13 ottobre 2000
>
Versione
10 ottobre 2023
>
Versione
15 marzo 2025
Articolo 253 Poteri organizzatori 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
((3-bis. L'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 ))
Entrata in vigore il 15 marzo 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente