Articolo 123 bis delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 130Articolo 131 bis
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1 gennaio 1951
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Versione
18 ottobre 2022
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Versione
1 gennaio 2023
Art. 123-bis.

(Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore).

Se l'impugnazione e' proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni dell'articolo 347 ultimo comma del Codice e dell'articolo 137-bis. Tuttavia il giudice della impugnazione puo', se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.(54) ((55)) -------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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