Articolo 159 ter delle DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articolo 159 bisArticolo 205
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21 agosto 2015
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26 novembre 2024
Art. 159-ter

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

Colui che, prima che il creditore ((abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli)) 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza ((iscrive a ruolo il processo depositando una copia)) dell'atto di pignoramento. ((Quando all'iscrizione a ruolo procede)) uno dei soggetti di cui all' articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita' non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento puo' essere priva dell'attestazione di conformita'.
Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni. ((59)) ------------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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