Articolo 2 del Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437
Articolo 1Articolo 3
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15 maggio 1948
Art. 2.
L'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 maggio 1948
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