Art. 2.
L'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
L'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.