CASS
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 11594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11594 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 5 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 18 marzo 2025 ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di LU OL in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. LU OL è sottoposto a indagini per avere concorso nella tentata estorsione commessa da RO LL e IU RB nei confronti della B.L. Costruzioni s.r.l., impegnata nei lavori urgenti per il ripristino della viabilità nei territori di Gerace e Locri. Reato rimasto allo stadio del tentativo in quanto, dopo che è stata effettuata la richiesta estorsiva al geom. Folino, sarebbe intervenuto MO RD, esponente dell’omonima cosca operante a Penale Sent. Sez. 1 Num. 11594 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 19/12/2025 Locri, rivendicando la propria competenza sulle estorsioni nel territorio di Gerace. A OL, nello specifico, viene contestato di avere fornito il proprio contributo dando il numero di telefono della società e dei consigli sulle modalità con le quali fare l’approccio, come di non parlare apertamente per telefono in quanto la società era “controllata” dalla D.D.A. e dalla Guardia di Finanza. La difesa ha proposto riesame avverso l’ordinanza censurando la ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell’indagato evidenziando, in prima battuta, che l’indagato non aveva consapevolezza delle intenzioni di LL e RB e, in seconda battuta, prospettando l’insussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha condiviso la ricostruzione effettuata dal primo giudice e, ribadita la lettura da questo esposta circa il contenuto delle conversazioni intercettate, ha ritenuto infondate le critiche e ha respinto l’impugnazione. 3. Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale del ricorrente. Nel primo motivo la difesa rileva che la lettura operata dal Tribunale delle conversazioni intercettate non sarebbe corretta e coerente per cui la conclusione nel senso che il ricorrente ha contribuito alla condotta estorsiva e che comunque ne fosse consapevole sarebbe errata. 3.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
3.3. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 4. In data 23 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso in cui i gravi indizi siano costituiti da intercettazioni, d’altro canto, «va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). Ragione questa per cui in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 3 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale, con il riferimento al contenuto delle conversazioni intercorse tra LL e il ricorrente, nello specifico a quelle in cui il secondo ha detto al primo di “andare con i piedi di piombo”, che la B.L. Costruzioni aveva “la DDA di sopra” e di stare tranquilli perché "questa è gente che paga", nonché evidenziando il tenore dei successivi contatti tra LL e RB, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di OL. Sotto tale profilo, pertanto, la censura della difesa, reiterativa delle medesime doglianze già sollevate nel corso del riesame e che non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo dell’ordinanza impugnata è non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata, né la stessa, che sollecita una diversa lettura del compendio indiziario ed è sollevata nei termini di una erronea valutazione del tenore dei dialoghi, appare qualificabile quale travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). 3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La doglianza è infondata. Anche in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, con il riferimento contenuto a pagina 23 all’inserimento della condotta all’interno di una dinamica “permeata” dal carattere mafioso, appare coerente e logica. Ciò anche e soprattutto considerato che la consumazione del reato è stata impedita dall’intervento di MO RD che ha vantato e rivendicato la competenza territoriale della propria cosca a gestire le estorsioni a Gerace. 4. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La doglianza è infondata. Anche in ordine a tale aspetto, pure considerata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento impugnato, con gli specifici riferimenti alle modalità e circostanze del fatto, alla condotta tenuta dall’indagato, alla personalità dello stesso e al contesto in cui è stato commesso il reato, è adeguata. La motivazione così resa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte anche in ordine all’attualità. Come da ultimo specificato, infatti, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza 4 del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta, come sostenuto nel ricorso, l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01). D'altra parte, il significato della - come si dirà infra - ormai isolata giurisprudenza che valorizza la necessità di una occasione prossima per il compimento di altri delitti (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), va colto nella sollecitazione ad una rigorosa valutazione della condotta e del contesto operativo, al fine di evitare automatismi inaccettabili e di ricostruire un solido quadro che giustifichi l'adozione della misura custodiale come extrema ratio. Nel caso concreto, secondo il razionale apprezzamento che si trae dalla motivazione del provvedimento impugnato, è proprio il dimostrato inserimento del ricorrente in dinamiche criminali a fondare un giudizio di attualità che si alimenta della permanente esistenza di quel contesto relazionale. E ciò senza dire del concreto pericolo di inquinamento probatorio indicato nell'ordinanza stessa In realtà, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione – che il legislatore descrive come necessariamente concreto e attuale - deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico che per sua natura è rivolto al futuro e non è, pertanto, declinabile in termini di certezza in quanto in ogni giudizio di questo tipo vi è un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta: modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire. Sotto tali profili, quindi, considerato che la limitazione della libertà è per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori, si deve ribadire, su un piano generale, che non vi è, tranne casi peculiari, non ricorrenti nella specie, alcuna necessità di identificare «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, poiché tale opzione interpretativa finisce con «l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva)» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01). In conclusione, pertanto, e pure considerata la peculiarità del caso che ha dato luogo alla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), il Collegio intende dare continuità alle opzioni interpretative che hanno sottolineato come i caratteri del giudizio prognostico che deve essere effettuato in sede cautelare personale siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla 5 attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in questo senso, da ultimo, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 4, n. 27420 del 03/05/2018, M., Rv. 273084 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01). 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 5 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 18 marzo 2025 ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di LU OL in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. LU OL è sottoposto a indagini per avere concorso nella tentata estorsione commessa da RO LL e IU RB nei confronti della B.L. Costruzioni s.r.l., impegnata nei lavori urgenti per il ripristino della viabilità nei territori di Gerace e Locri. Reato rimasto allo stadio del tentativo in quanto, dopo che è stata effettuata la richiesta estorsiva al geom. Folino, sarebbe intervenuto MO RD, esponente dell’omonima cosca operante a Penale Sent. Sez. 1 Num. 11594 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 19/12/2025 Locri, rivendicando la propria competenza sulle estorsioni nel territorio di Gerace. A OL, nello specifico, viene contestato di avere fornito il proprio contributo dando il numero di telefono della società e dei consigli sulle modalità con le quali fare l’approccio, come di non parlare apertamente per telefono in quanto la società era “controllata” dalla D.D.A. e dalla Guardia di Finanza. La difesa ha proposto riesame avverso l’ordinanza censurando la ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell’indagato evidenziando, in prima battuta, che l’indagato non aveva consapevolezza delle intenzioni di LL e RB e, in seconda battuta, prospettando l’insussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha condiviso la ricostruzione effettuata dal primo giudice e, ribadita la lettura da questo esposta circa il contenuto delle conversazioni intercettate, ha ritenuto infondate le critiche e ha respinto l’impugnazione. 3. Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale del ricorrente. Nel primo motivo la difesa rileva che la lettura operata dal Tribunale delle conversazioni intercettate non sarebbe corretta e coerente per cui la conclusione nel senso che il ricorrente ha contribuito alla condotta estorsiva e che comunque ne fosse consapevole sarebbe errata. 3.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
3.3. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 4. In data 23 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso in cui i gravi indizi siano costituiti da intercettazioni, d’altro canto, «va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). Ragione questa per cui in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 3 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale, con il riferimento al contenuto delle conversazioni intercorse tra LL e il ricorrente, nello specifico a quelle in cui il secondo ha detto al primo di “andare con i piedi di piombo”, che la B.L. Costruzioni aveva “la DDA di sopra” e di stare tranquilli perché "questa è gente che paga", nonché evidenziando il tenore dei successivi contatti tra LL e RB, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di OL. Sotto tale profilo, pertanto, la censura della difesa, reiterativa delle medesime doglianze già sollevate nel corso del riesame e che non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo dell’ordinanza impugnata è non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata, né la stessa, che sollecita una diversa lettura del compendio indiziario ed è sollevata nei termini di una erronea valutazione del tenore dei dialoghi, appare qualificabile quale travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). 3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La doglianza è infondata. Anche in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, con il riferimento contenuto a pagina 23 all’inserimento della condotta all’interno di una dinamica “permeata” dal carattere mafioso, appare coerente e logica. Ciò anche e soprattutto considerato che la consumazione del reato è stata impedita dall’intervento di MO RD che ha vantato e rivendicato la competenza territoriale della propria cosca a gestire le estorsioni a Gerace. 4. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La doglianza è infondata. Anche in ordine a tale aspetto, pure considerata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento impugnato, con gli specifici riferimenti alle modalità e circostanze del fatto, alla condotta tenuta dall’indagato, alla personalità dello stesso e al contesto in cui è stato commesso il reato, è adeguata. La motivazione così resa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte anche in ordine all’attualità. Come da ultimo specificato, infatti, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza 4 del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta, come sostenuto nel ricorso, l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01). D'altra parte, il significato della - come si dirà infra - ormai isolata giurisprudenza che valorizza la necessità di una occasione prossima per il compimento di altri delitti (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), va colto nella sollecitazione ad una rigorosa valutazione della condotta e del contesto operativo, al fine di evitare automatismi inaccettabili e di ricostruire un solido quadro che giustifichi l'adozione della misura custodiale come extrema ratio. Nel caso concreto, secondo il razionale apprezzamento che si trae dalla motivazione del provvedimento impugnato, è proprio il dimostrato inserimento del ricorrente in dinamiche criminali a fondare un giudizio di attualità che si alimenta della permanente esistenza di quel contesto relazionale. E ciò senza dire del concreto pericolo di inquinamento probatorio indicato nell'ordinanza stessa In realtà, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione – che il legislatore descrive come necessariamente concreto e attuale - deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico che per sua natura è rivolto al futuro e non è, pertanto, declinabile in termini di certezza in quanto in ogni giudizio di questo tipo vi è un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta: modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire. Sotto tali profili, quindi, considerato che la limitazione della libertà è per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori, si deve ribadire, su un piano generale, che non vi è, tranne casi peculiari, non ricorrenti nella specie, alcuna necessità di identificare «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, poiché tale opzione interpretativa finisce con «l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva)» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01). In conclusione, pertanto, e pure considerata la peculiarità del caso che ha dato luogo alla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), il Collegio intende dare continuità alle opzioni interpretative che hanno sottolineato come i caratteri del giudizio prognostico che deve essere effettuato in sede cautelare personale siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla 5 attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in questo senso, da ultimo, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 4, n. 27420 del 03/05/2018, M., Rv. 273084 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01). 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 6