Articolo 26 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
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3 agosto 2005
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25 dicembre 2020
Art. 26. Cariche 1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.
4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.
(( 4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali ))
Entrata in vigore il 25 dicembre 2020
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