Articolo 21 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 20Articolo 22
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27 settembre 1988
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16 settembre 1999
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6 settembre 2003
Art. 21. (Uffici e dipartimenti) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 226)) . ((12)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303 .
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilita' di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita dall' articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164 , e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato: "Commissione", presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Entrata in vigore il 6 settembre 2003
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