Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.