Articolo 7 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289
Articolo 6
Versione
1 novembre 1990
Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 novembre 1990