Articolo 5 del Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 maggio 1996
>
Versione
1 luglio 1998
>
Versione
15 gennaio 2000
>
Versione
1 gennaio 2012
>
Versione
7 ottobre 2015
Art. 5. Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva 1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)) conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)) , nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)) , non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga.
Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4. ((17))


--------------



AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".

Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente