Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 5 1 Z / . A 4 N / R 6 . T 2 S A B 0061160 . I I R G . R L P E L . A R A D T 039 62 /02 L A B E U A D D B T I I E S R A T N 3 I IN CIE DE POROLO ITAMAN T E 1 N S R E . T E S N A E T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Давид. Двое Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente Dott. Bruno R.G. N. 13481/98 Cron. 9247 -PAOLINI - Bel. Consigliere Dott. Giovanni Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. DI PALMA Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Salvatore ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA h sul ricorso proposto da: t i EL LI, elettivamente domiciliato in ROMA j PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che lo difende unitamente all'avvocato BATTILA' GIANCARLO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
E MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro L I E 0 V N I O 6 I C Z tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 1 A S E S 1 A C N 6 I O D PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO I . A P M N E M R P A U STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
S 2001 C E T R O C controricorrente 2232 1 -1- avverso la sentenza n. 143/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 18/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RIBAUDO, che si rimette al ricorso e insiste nell'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LI EL, a suo tempo, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, all'epoca operante, fra l'altro, un avviso di accertamento notificatogli il 21 dicembre 1994 con il quale l'ufficio distrettuale II.DD. del suddetto capoluogo provinciale lombardo aveva determinato in L.58.500.000 il suo reddito da assoggettare ad irpef e ad ilor relativo all'anno 1987. La commissione adita, con decisione n.13.6.96 del 26 gennaio 1996, accolse parzialmente 1'impugnativa, ridimensionando l'entità del reddito discusso sul rilievo che nella relativa determinazione si dovesse tener conto soltanto della disponibilità da parte del reclamante di due autovetture, "non risultando che trattisi di beni strumentali”, di un appartamento in Stezzano avente una superficie calpestabile di m.q.137, destinato ad abitazione principale, di una capacità di risparmio di L.10.169.000 correlabile al realizzato acquisto di un immobile in Azzano S. Paolo ed imputabile nella totalità al reclamante medesimo, non essendo stato dimostrato il concorso della di lui consorte nella sopportazione dell'onere 3 finanziario comportato dalla realizzazione dell'operazione in argomento;
che non si dovesse riguardo, viceversa, alla disponibilità di aver altri cespiti ed utilità ravvisata sotto vari profili non provata ○ non rilevante ai fini considerati. Sui contrapposti appelli del EL e dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Bergamo, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui la vertenza era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n.546, con sentenza del 18 novembre 1997, disattesi gravami, confermò la pronuncia del primo giudice. La commissione tributaria regionale, dopo aver evidenziato che "l'attività della giurisdizione tributaria tende principalmente all'accertamento شا دی و dei rapporti e non già all'annullamento di atti", ں che "non è necessario che l'avviso di accertamento contenga una compiuta motivazione, ma è sufficiente che esso ponga il contribuente in grado di conoscere e di contrastare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria", e che "nel rapporto contenzioso di che trattasi 1'Ufficio finanziario con procedimento logico-induttivo ha precisato la fonte donde scaturisce la rettifica " G 4 . e, in tal modo "ha posto in grado il contribuente di esercitare il diritto di difesa", ha motivato la resa statuizione osservando, testualmente, che logico-tecnico-giuridico adeguatamente "l'iter dai Giudici di primo gradospiegato (dettagliatamente esaminato durante lo svolgimento del processo per le autovetture, per l'abitazione principale, per l'ufficio e per le capacità di risparmio) è conforme ai principi sopra enunciati”. LI EL ricorre, con un articolato motivo, per la cassazione della sentenza surrichiamata, non notificata. Il Ministero dellefinanze resiste al ricorso, notificatogli il 17 luglio 1998, con controricorso del 9 ottobre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE LI EL, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia dovrebbe essere cassata siccome inficiata da "violazione di legge per errore di diritto e per omessa ed insufficiente motivazione su tutti punti decisivi della controversia". Il ricorrente, sulla premessa che la 5 " motivazione della sentenza contestata in realtà non può essere considerata una motivazione ma solo un'espressione letteraria con poco о nessun significato giuridico", perché "sembra confondere il contenuto dell'avviso di accertamento con la decisione della commissione" ed ha disatteso le censure mosse da esso deducente alla pronuncia di primo grado con "affermazione tanto apodittica quanto inconferente", prospetta: a) - che il giudice del merito sarebbe incorso in "violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 38 4° comma d.p.r. 600/73", per aver tenuto in non cale, e, in definitiva, respinto ingiustificatamente un suo assunto inteso a far presente che, mentre "la possibilità da parte dell'ufficio di determinare in via induttiva il reddito era collegata alla non congruità della denuncia per almeno due periodi di 0 1 0 7 imposta", "questo nella specie non si è verificato perché rispetto all'anno 1987 che qui interessa non sono stati accertati due periodi"; b)- che nella sentenza impugnata sarebbe riscontrabile omessa motivazione "sul mancato riconoscimento della qualifica strumentale delle due auto", che, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice del dimostrata con idonea merito, era risultata 6 documentazione" comprovante l'iscrizione dei veicoli "nel registro dei beni strumentali", sul "calcolo del periodo di possessO dell'auto BG 725109, stato di sei, e non di sette, mesi, secondo quanto ravvisato dal giudice anzidettox, "sull'identificazione della potenza dell'auto BG 857865", stata di 20, e non di 23, cavalli giusta quanto dichiarato nella sentenza impugnata;
c) - che la commissione tributaria regionale non avrebbe motivato "sulle dimensioni dell'appartamento”, ignorando prove risultanti dagli "allegati all'appello", а suo dire, suscettibili di dimostrare che la parte abitativa di detta unità immobiliare era di soli m.q.95; d) - che la incommissione suindicata sarebbe incorsa "violazione di legge sulla determinazione della capacità di risparmio con conseguente violazione ب خ ت ا dell'art. 159 c.c.", per non aver tenuto conto del ن dato che fra esso deducente e la moglie, titolare di una "propria fonte di reddito", vigeva la comunione dei beni, e che, perciò, doveva presumersi il contributo della consorte nell'acquisto dell'immobile in Azzano, dianzi ricordato. In ordine alla così strutturata censura, 7 soccorrono i seguenti rilievi. A) - L'accertamento in controversia, avuto riguardo alla data della relativa emissione, soggiace alla disciplina di cui all'art. 38, comma 4, d.p.r. 29.IX.1973 n.600, nel testo risultante dalla relativa novellazione recata dall'art. 1 L.30.XII.1991 n. 413, in base al quale "l'ufficio, ... può, in base ad elementi e а circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si un quarto da quello almeno discosta per dichiarato", e, а tal fine, con decreto del " ... / sono stabilite le Ministro delle finanza, quali l'ufficio può modalità in base alle determinare induttivamente il reddito о il maggior reddito quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta". Alla stregua della norma qui riportata, la prima delle quattro doglianze come sopra dedotte nel ricorso ossia quella di cui sub a) - ad avviso del Collegio, si appalesa fondata, perché il giudice del merito ha statuito sulla considerata 8 vertenza, ravvisando meritevole di ingresso nei termini di cui in narrativa la contestata pretesa erariale, disattendendo senza esaminarlo, e senza motivare al riguardo, l'assunto del contribuente inteso ad evidenziare la carenza nel caso in discorso di uno degli estremi suscettibili di legittimare l'adozione nei suoi confronti di un in particolare, accertamento sintetico-induttivo, per non risultare accertata la non congruità del reddito dichiarato per due о più periodi di poiché la rilevata lacuna valutativaimposta: investe dato astrattamente ben suscettibile di incidere sulla definizione della causa, il difetto di motivazione al riguardo vizia la sentenza impugnata, che, conseguenzialmente, in accoglimento del discusso profilo del ricorso, va cassata. B) - La delibazione di tutte le rimanenti, sottordinate, lagnanze resta assorbita. C) - La causa, per un rinnovato, completo, esame rinviata dinanzi ad una sezione della deve essere tributaria regionale della Lombardia Commissione diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, demandando al così designato giudice di rinvio il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità (che dovrà 9) essere correlato а quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza).
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Suprema di della Sezione tributaria della Corte cassazione, il 12 novembre 2001.novembre зимо (stхочисeiver; місилом DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 5 4 R / . T 6 N S 2 I . G .R A B E I .P R R L D L A A L A E T D . D U B I E B A S T I T N N A E R 1 S I E T 3 S I R 1 E A E . T N A M 10