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22 giugno 2013
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21 agosto 2013
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Art. 3. (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo) 1. ((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni)) di cui all' articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ((sono destinate)) risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle ((risorse finanziarie)) disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, ((non sono destinatari)) di risorse per la concessione delle agevolazioni.
2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del ((decreto del Ministro dello sviluppo economico)) 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilita' esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all' articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , secondo le procedure e le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri ((per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)) , anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati ((dal Ministero dello sviluppo economico)) , per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
(( 4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all' articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. ))
2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del ((decreto del Ministro dello sviluppo economico)) 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilita' esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all' articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , secondo le procedure e le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri ((per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)) , anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati ((dal Ministero dello sviluppo economico)) , per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
(( 4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all' articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. ))
Commentari • 2
- 1. Decreto Sblocca Italia, il Dossier del servizio studi del SenatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 novembre 2014 · 0.8253106
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