Art. 5. 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)) .
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)) .