Articolo 32 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 31Articolo 33
Versione
18 febbraio 1992
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Versione
1 giugno 1994
Art. 32. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473))
Entrata in vigore il 1 giugno 1994
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