Articolo 35 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60
Articolo 34Articolo 36
Versione
3 marzo 1963
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Versione
26 aprile 1968
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Versione
18 agosto 1977
Art. 35. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513))
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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