Articolo 44 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 42 bisArticolo 42
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27 aprile 2001
Art. 44. Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4) 1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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