(legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)) 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
5. Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28.
6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio - 21 luglio 2025, n. 115 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), come inserito dall' art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio », nella parte in cui non riconosce il congedo di paternita' obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile".