Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 25193
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

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Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 25193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25193
    Data del deposito : 4 febbraio 2002

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