Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 25193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25193 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI VAROLA Presidente del 04/02/2002
1. Dott. MARIO FANTACCHIOTTI rel. Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere N. 101
3. Dott. DIANA LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI FENU Consigliere N. 25353/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PG
c/o
PR IA
LO IO
AT AN
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 30 gennaio 2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fantacchiotti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IO Galati che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore Avv. A. Mascoco;
Considerato che:
Con sentenza del 20 dicembre 1999 il tribunale di Trani, in composizione monocratica, condannò PR IA, LO IO e AT AN alla pena di mesi sei di reclusione perché ritenuti responsabili del reato continuato di truffa a loro contestato per avere, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, "convinto" DU IN SA, TA TE e IC CA ad iscriversi ad un corso di informatica dagli stessi gestito ed a pagarne il corrispettivo sia con danaro contante che con il rilascio di effetti cambiari, mediante artifizi e raggiri consistenti nella prospettazione di una sicura collocazione presso imprese commerciali interessate alla assunzione di personale specializzato nel settore.
Con la medesima sentenza i predetti imputati vennero condannati anche al risarcimento dei danni in favore di TA TE e IC CA, parti civili costituite.
Riformando questa sentenza, la Corte di appello di Bari, in data 30 gennaio 2001, dichiarò non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di tempestiva querela.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ha impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione. Nell'odierna udienza pubblica il P.G. Dott. IO Galati, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv.to Angelo Mascoco, difensore degli imputati, ha invece chiesto che il ricorso sia respinto.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Rileva, anzitutto, che la Corte ha ritenuto tardiva la querela della IC collocando la data di conoscenza della truffa dalla stessa subita nell'aprile del 1994 sulla base di una equivoca frase estrapolata dal contesto di un esposto, così del tutto trascurando "prove documentali" e la circostanziata testimonianza resa dalla IC sulla data di accertamento, da parte sua, della truffa che, ai suoi danni, era stata consumata.
Aggiunge, poi, che contraddittoria è anche la motivazione che colloca nel febbraio del 1994 la data di decorrenza, per il TA, del termine di presentazione della querela supponendosi che già dalla predetta data la predetta parte offesa avesse abbandonato il corso di formazione, e dovesse ritenersi perciò consapevole della truffa, nonostante un precedente accertamento circa la presenza del TA ai corsi fino al mese di aprile del 1994.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 124 c.p.. Sostiene che la Corte di merito ha fatto decorrere il termine di presentazione della querela dalla data di conoscenza del raggiro piuttosto che, come sarebbe stato corretto, dalla data di conoscenza del fatto - reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, e così ritenuto irrilevante la circostanza che la consumazione della truffa, alla data della querela, non potesse considerarsi ancora esaurita, dato che non erano state ancora pagate le cambiali rilasciate dalle parti offese.
Il secondo motivo, che per ragioni di ordine logico conviene esaminare prima dell'altro, muove da una errata premessa e deve essere pertanto disatteso.
La Corte di merito non ha affatto ritenuto che nel reato di truffa la decorrenza del termine di presentazione della querela debba essere legata alla conoscenza del raggiro e possa così prescindere dalla data di consumazione ma ha solo affermato che non è necessario, per la decorrenza del termine di presentazione della querela, che la consumazione, quando l'evento che la determina si protrae nel tempo, si sia esaurita.
Questa premessa di diritto è sostanzialmente corretta. Non vi è dubbio, infatti, che la decorrenza del termine di presentazione della querela, essendo legata alla "notizia del fatto che costituisce reato" (art. 124 c.p.) non può precedere la consumazione di questo.
Ma quando la consumazione si protrae nel tempo, come nei casi di reato necessariamente o eventualmente permanente, è al momento in cui si realizzano gli elementi necessari del reato, non a quello in cui cessa la consumazione, che deve aversi riguardo dato che, quale sia la durata dello stato di consumazione, il reato è già perfetto in tutti i suoi elementi prima del momento in cui tale stato cessa. Tale principio deve applicarsi anche nelle ipotesi di reati istantanei con evento che si protrae e si sviluppa nel tempo, come nel caso della c.d. truffa contrattuale, mediante rilascio di effetti cambiari con periodiche scadenze successive.
Non vi è dubbio che la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito una "deminutio" patrimoniale del soggetto passivo e che pertanto, nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici e raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Non vi è dubbio, conseguentemente, che, per necessario corollario della predetta premessa, quando l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello della acquisizione, da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la sua riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di questa si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la lesione del patrimonio della parte offesa.
Ma ciò non impedisce affatto di ritenere perfetto il reato già nel momento del pagamento dei primi titoli;
a maggior ragione se il rilascio dei titoli sia stato preceduto dal versamento di un acconto in denaro, che di per sè determina un depauperamento del patrimonio del soggetto passivo ed un arricchimento dell'autore del reato, in altri termini l'evento, ancorché non esaurito, del reato di truffa. Nel caso in esame è stato appunto accertato dal giudice di merito che vi è stato il versamento di un acconto in danaro sin dal momento della sottoscrizione del contratto di adesione al corso di formazione.
È così dal versamento di questo acconto che l'evento, cioè il pregiudizio patrimoniale realizzato, protraendosi nel tempo, e che il reato deve considerarsi perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, ancorché non ancora esaurito nei suoi effetti. È da questo momento, quindi, non da quello del pagamento dei titoli di credito contestualmente rilasciati con successive scadenze periodiche, che la conoscenza del reato era astrattamente possibile ed idonea a segnare l'inizio del termine di presentazione della querela.
Correttamente cioè il giudice di merito, accertato che il reato poteva considerarsi già perfetto quando le parti offese hanno dichiarato di essersi accorte del raggiro, ha fatto decorrere da quest'ultimo momento, piuttosto che dalla data di esaurimento degli effetti del reato, il termine di presentazione della querela. Correttamente cioè il giudice di merito, accertato che il reato poteva considerarsi già perfetto quando le parti offese hanno dichiarato di essersi accorte del raggiro, ha fatto decorrere da quest'ultimo momento, piuttosto che dalla data di esaurimento degli effetti del reato, il termine di presentazione della querela. Inammissibili sono poi le censure che concorrono a formare il primo motivo di ricorso.
La prima sollecita infatti a questa Corte una diversa valutazione del significato e della valenza probatoria degli elementi considerati dal giudice di merito ed è ben noto come una siffatta censura non possa essere ammessa nel giudizio di legittimità ove il controllo della motivazione può essere solo limitato, ai sensi dell'art. 606 lett. E) c.p.p., al riscontro della esistenza e della coerenza logica della motivazione.
La seconda censura denuncia sostanzialmente una contraddizione in cui è incorsa non la Corte di merito ma la parte offesa, che in un esposto (quello del 22 aprile 1994) ha sostenuto di avere smesso di frequentare i corsi già nel febbraio del 1994, essendosi accorta del raggiro, e nella querela ha affermato, invece, di avere percepito il raggiro nell'aprile dello stesso anno, nel corso o a seguito di una discussione con il Ricciardi.
La Corte di merito si è solo limitata a rilevare questa contraddizione per negare la possibilità di far decorrere il termine di presentazione della querela dalla data indicata dal querelante a causa della ritenuta maggiore credibilità della prima versione dei fatti.
La denuncia di contraddittoria motivazione maschera così solo una critica della valutazione della valenza probatoria degli elementi utilizzati dal giudice di merito nella ricostruzione del fatto, critica, come si è detto, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2002