Articolo 65 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 64Articolo 66
Versione
14 febbraio 1934
Art. 65.

Nei procedimenti che si svolgono davanti alla Commissione centrale nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 51, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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