Articolo 4 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 3Articolo 5
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23 novembre 1923
Art. 4.


Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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