Articolo 16 bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 18Articolo 16 ter
Versione
22 febbraio 1976
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Versione
22 giugno 2022
Art. 16-bis.


Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.

Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformita' ((dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)) sull'imposta di registro. ((66))

Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe ((approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)) Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia. ((66)) ((Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.)) ((66))

L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.

In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma e' aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento ((...)) ((66))

In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma.
------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
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