( Art. 56 D.P.R. n. 637/1972 )
Rinvio
1. Per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli ((56, 56-bis e 57)) , per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . ((50)) -------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".