Articolo 56 bis - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni
Articolo 56Articolo 57
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Art. 56-bis.
(Accertamento delle liberalita' indirette).

((1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.)) ((50))
2. ((Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.)) ((50))
3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In tale caso si applica l'imposta con le aliquote ((e le franchigie)) indicate all'articolo 56 ((...)) . (22) ((50))

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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 18 ottobre 2001, n. 383 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , per effettuare la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, e' prorogato al 30 giugno 2002."

-------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Entrata in vigore il 3 ottobre 2024
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