Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 39Articolo 41
Versione
2 ottobre 1957
Art. 40.
Agli effetti della determinazione della vivenza a carico dell'assicurato o del pensionato delle persone di famiglia per il riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione o alle maggiorazioni di esse gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il documento del Comune di origine o di residenza rilasciato sul modulo previsto dall'articolo 38 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .
Nel caso in cui la concessione della prestazione o delle maggiorazioni di essa sia subordinata alla sussistenza di limiti di reddito dei familiari, o quando sia necessario conoscere l'entita' dell'onere sostenuto per il mantenimento dei familiari stessi, l'interessato deve dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'entita' rispettivamente dei redditi e degli oneri su apposito modulo nel quale saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite per chi rende dichiarazioni false.
L'interessato deve inoltre tempestivamente denunciare all'istituto ogni variazione del proprio stato di famiglia o del reddito dei familiari o del contributo per il loro mantenimento che comporti la cessazione o la variazione delle prestazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' comunque compiere in ogni momento indagini per controllare la sussistenza delle condizioni per il diritto alle singole prestazioni rivolgendosi all'Ufficio delle imposte dirette e ad altri uffici pubblici, o anche all'Arma, dei carabinieri o alle Autorita' di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1957
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