Art. 7.
Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione non spetta alcun compenso salvo l'indennita' di missione in quanto dovuta, nella misura stabilita dalle leggi regionali.
Le leggi regionali dovranno, altresi', determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione ne' dipendenti di enti ospedalieri.
E' fatto divieto agli enti ospedalieri:
a) di corrispondere al personale dipendente compensi, proventi, indennita' , addizionali , a qualsiasi titolo, in eccedenza a quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all' art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ;
b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell' articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 . ((5))
Gli assegni eccedenti la misura di cui al punto a) e salvo quanto disposto ai successivi quarto e quinto comma, sono conservati a titolo di assegno personale che dovra' essere riassorbito con i futuri miglioramenti di carattere generale.
E' garantito il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonche' per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'.
Sono nulli gli accordi normativi ed economici a livello locale, provinciale e regionale in contrasto con le disposizioni del presente articolo, o che riconoscano parametri retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.
Sono altresi' nulli tutti gli accordi che riconoscano anzianita' di servizio convenzionale e compartecipazione del personale ai proventi delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonche' alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione e' di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli amministratori e il direttore amministrativo degli enti ospedalieri sono direttamente e solidamente responsabili per le erogazioni e per gli atti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 29 luglio 1982, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1982, n. 213), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7 comma 2 decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto 3 con la legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione)".
Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione non spetta alcun compenso salvo l'indennita' di missione in quanto dovuta, nella misura stabilita dalle leggi regionali.
Le leggi regionali dovranno, altresi', determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione ne' dipendenti di enti ospedalieri.
E' fatto divieto agli enti ospedalieri:
a) di corrispondere al personale dipendente compensi, proventi, indennita' , addizionali , a qualsiasi titolo, in eccedenza a quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all' art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ;
b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell' articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 . ((5))
Gli assegni eccedenti la misura di cui al punto a) e salvo quanto disposto ai successivi quarto e quinto comma, sono conservati a titolo di assegno personale che dovra' essere riassorbito con i futuri miglioramenti di carattere generale.
E' garantito il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonche' per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'.
Sono nulli gli accordi normativi ed economici a livello locale, provinciale e regionale in contrasto con le disposizioni del presente articolo, o che riconoscano parametri retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.
Sono altresi' nulli tutti gli accordi che riconoscano anzianita' di servizio convenzionale e compartecipazione del personale ai proventi delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonche' alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione e' di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli amministratori e il direttore amministrativo degli enti ospedalieri sono direttamente e solidamente responsabili per le erogazioni e per gli atti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 29 luglio 1982, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1982, n. 213), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7 comma 2 decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto 3 con la legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione)".