Articolo 5 del Decreto 29 gennaio 2015, n. 10
Articolo 4Articolo 6
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11 marzo 2015
Art. 5. Liceo artistico 1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di:
a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia;
b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facolta' di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa);
c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto;
d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto;
e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto.
2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo.
3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei ore al giorno.
Entrata in vigore il 11 marzo 2015
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