Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 febbraio 1988
Art. 22. Effetti economici derivanti dall'inquadramento
nelle fasce del profilo di ricercatore 1. L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella X qualifica.
2. L'inquadramento alla seconda e prima fascia e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente