Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di musicassette prive di marchio della SIAE non è stato depenalizzato dall'art. 20 del D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685. Tale decreto, con l'art. 1, ha introdotto nella legge 633 del 1941, contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma primo lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981 n. 40 e 20 luglio 1985 n. 400.Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra la volontà di inserire le nuove previsioni penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto d'autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter non è che quello approvato con il R.D. 18 maggio 1942 n. 1369.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 22.01.1999
1. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N. 142
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Claudia Squassoni Consigliere N. 25817/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI IG, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.03.1998 con cui è stata confermata la sentenza di condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli per il reato di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. b) legge n.633/1941;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dott. Vittorio Martusciello, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
Con sentenza del 3.03.1998 la Corte di Appello di Roma, ravvisata l'ipotesi delittuosa di cui all'art 171 ter, comma 1 lett. b) della legge n. 633/1941, confermava la sentenza del Pretore di
Roma che aveva condannato TI IG alla pena della reclusione e della multa per avere detenuto per la vendita videocassette prive del contrassegno della SIAE
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando - violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità poiché la condotta tipizzata dal citato art. 171, inserita dall'art. 17 del d. lgs. n. 685/1994 nel corpo della legge n. 633/1941, si fonda sul vendere o il noleggiare supporti vari non contrassegnati dalla SIAE ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
Poiché il citato decreto legislativo nulla dispone in merito all'applicazione dei contrassegni e poiché non è stato emanato il regolamento di esecuzione, non è definita la fattispecie criminosa donde l'inoperatività del precetto contenuto nell'art. 171 della legge n. 633/1941. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, vertenti esclusivamente sull'entità della pena.
Va, però, puntualizzato che la giurisprudenza prevalente di questa Corte ha affermato che "il reato di detenzione per la vendita di musicassette prive di marchio della SL4E non è stato depenalizzato dall'art. 20 d. lgs. 16.11.1994 n. 685. Tale decreto, con l'art. 1, ha introdotto nella legge n.633/1941 - contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art. 171 ter che al comma 1 lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981 n. 40 e 20 luglio 1985 n. 400" (Cass. Sez. III, 17.06.1997, Cibelli RV 208518; 9.02.1996, Viviani, RV. 204319; 31.01.1996, Aboulkir M'Hamed RV. 204312);
Inoltre è stato ribadito, con la confutazione del contrario arresto di cui alle sentenze 12.07.1997, Nannucci RV. 208998 e 19.03.1998, Sambataro, RV. 210463, che "in materia di diritto d'autore con il d. lgs. 16.11.1994 n. 685 il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della legge 22 aprile 1941 n. 633, tanto che si è operata la scelta di aggiornare il corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter non è che quello approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter, comma primo lett c), trova pertanto, il suo completamento nel citato R.D., restando così penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla SIAÈ (Cass. Sez. III 20.04.1998, Melucci RV. 211094);
L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art 616 c.p.p., l'onere delle spese processuali e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente stabilita in L. 1.000.000.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999