Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
Articolo 39Articolo 41
Versione
12 luglio 1987
Art. 40. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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