Art. 40. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.