Articolo 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 253
Articolo 9Articolo 11
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18 settembre 1990
Art. 10. 1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 , per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unita', personale di professionalita' adeguata alle diverse attivita' da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso e' corrisposta una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.
Entrata in vigore il 18 settembre 1990