Articolo 11 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28
Articolo 10Articolo 12
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2 aprile 2017
Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalita'.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 2 aprile 2017
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