Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10985 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
AULA "B" 1 0985401 N NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12506/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Antonio Saggio Presidente Cron. 23605 Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Attilio Consigliere Celentano Ud. 6 giu- Dott. Paolo Stile Consigliere Dott. Aldo De Matteis Consigliere gno 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA 2674 sul ricorso proposto da: RI DA, elettivamente domiciliata in Roma, via Flami- nia 141, presso l'avv. Roberto Chiriaco che la rappresenta e ci- fende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Nico- la Valente, Michele Di Lullo e Carlo De Angelis che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;
- intimato costituito con procura avverso la sentenza n. 11569/98, decisa il 22 gennaio 1998 e pub- blicata il 15 giugno 1998, resa dal Tribunale di Roma nel procedi - mento n. 18694/95 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per il rigetto del r - corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 28 febbraio - 9 marzo 1995, il Pretore di Roma re- DA, intesa ad ottenere spingeva la domanda di RI l'assegno di invalidità. Interponeva appello l'assistita e in esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11569, emessa in data 22 gennaio 1998 - 15 giugno 1999, rigettava il gravame e così, per quanto rileva in questa se- de, motivava la decisione. Osservava che l'appellante aveva mosso alla relazione del CTU ge- neriche critiche con le quali in sostanza lamentava la mancanza di un giudizio globale in ordine all'incidenza delle singole patolo- gie, giudizio che appariva invece adeguatamente reso e motivato in relazione alla scarsa incidenza delle stesse. Osservava ancora il Tribunale che l'assistita non aveva specifica- to quali ulteriori accertamenti potevano esser compiuti e neppure allegato e documentato eventuali aggravamenti delle riscontrate 2 patologie. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione la RI, con atto notificato in data 14 giugno 1999; deduce un unico complesso motivo. L'I.N.P.S. si è costituito col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione di non meglio precisa- te disposizioni di legge e il mancato rinnovo della consulenza tecnica nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il di- fetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia individuato nella mancata Va- lutazione del quadro generale e nell'omessa considerazione del ve- rosimile aggravamento delle patologie riscontrate. Le censure non appaiono fondate. "Invero con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle con- troversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti doman- de di invalidità pensionabile, salvo, in ordine a queste ultime, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. trans. c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 9 della citata legge n. 533 del 1973, e l'assicurato deduca e documenti 3 che le situazioni medesime (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, o insorgenza di nuove infermità) non siano state te- nute presenti dal primo giudice, o si siano verificate nel giudi- zio di appello. In queste ultime ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della do- cumentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio as- sunto" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4152 del 16-06-1983, I V 429106). La ricorrente afferma, contrariamente a quanto risulta dalla let:- tura della denunciata sentenza, che sarebbe mancata una valutazio- ne complessiva del quadro invalidante, tale da tener conto dei re- ciproci riflessi tra le patologie che lo compongono. Rileva la Corte che il Tribunale, facendo proprio il ragionamento del CIU, ha osservato che le condizioni di salute dell'interessata non sono di ostacolo allo svolgimento di un'attività confacente, stante la scarsa incidenza funzionale delle patologie denunciate ed ha così dato una valutazione complessiva del quadro clinico. La ricorrente d'altro canto non indica per qual motivo una patolo- gia respiratoria che comporta un deficit estremamente contenuto, una poliartropatia che comporta limitazioni funzionali di tipo lieve, una ipoacusia di modico grado, dovrebbero interagire sino a moltiplicare i rispettivi effetti e neppure censura il ragionamen- to svolto dal Tribunale nel senso che non sono stati suggeriti eventuali ulteriori accertamenti medico- legali e neppure è state dedotto prima ancora che documentato un aggravamento delle patolo- gie riscontrate. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme - rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese Roma, 6 giugno 2001 IL PRESIDENTE А на IL CONSIGLIERE ESTENSORE Allure you Hell IL CANCELLIERE Depositato in cancelleCancell ería oggi, D IL CANCELLIERE E R E T P е U R S O E C 5