Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/10/2003, n. 15915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15915 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
A IAN I ITAL LL O B ICA E BBL E Aula 'A' N IO nie . Z W A on R 1, IST p 8 a 9 EG 1 istem - R 1 1 A - s 4 D al 2 NOME DEL POPOLO ITALIANO E T . e L N odifich SE 3 2 E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . T Oggetto R m A SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 5 9 15 / 03 - Presidente R.G.N. 18146/00 DE MUSIS Dott. Rosario Dott. Ugo Riccardo PANEBI CO 32427 Cron. Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 30/04/2003 - Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUNIO PEDRAZZOLI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO UDINE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 205/99 del Tribunale di TOLMEZZO, depositata il 19/06/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1124 udienza del 30/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario 1 + G ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 6.4.1999 veniva notificata ad DO NO ordinanza di sospensione della patente di guida dispo- sta dal Prefetto di Udine ai sensi degli artt. 186 com- ma 2 e 223 comma 3 c.d.s. Avverso tale ordinanza proponeva opposizione DO NO negando che in occasione del controllo effettuato dai C.C. di Tarvisio si trovasse in stato di ebbrezza alcoolica;
assumeva altresì che 1' accertamento sullo stato di ebbrezza era stato effettuato irregolarmente in quanto l'etilometro, in occasione della seconda mi- surazione prevista dall'art. 379 del reg. di esecuzione ed attuazione del c.d.s., era risultato non funzionan- te. Il Tribunale di Tolmezzo con sentenza in data 19.6.1999 respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Tribunale pro- pone ricorso, fondato su due motivi, DO NO. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Udine. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo di cassazione il ricorrente de- nunzia violazione di norme di legge nonchè omessa in- sufficiente e contraddittoria motivazione, su punti de- cisivi della decisione. Assume lo NO che l'art. 186 comma 4 del c.d.s facoltizza gli agenti accertatori a fare ricorso al- l'uso di mezzi tecnici di accertamento allorchè abbiano ragione di ritenere che il conducente di un auto o mo- toveicolo si trovi alla guida del mezzo in stato di eb- brezza alcoolica. I mezzi di accertamento tecnico sono previsti dal- l'art. 379 del reg. di esecuzione ed attuazione al c.d.s che stabilisce che lo stato di ebbrezza sia ac- certato a mezzo di apposito etilometro, regolarmente omologato, che registra ed analizza l'aria alveolare espirata, operazione che deve essere effettuata due volte, con intervallo di cinque minuti fra la prima e la seconda misurazio ne. Tali operazioni non sono state effettuate nella specie, a causa di un'avaria del mezzo tecnico, inter- venuta dopo la prima misurazione, sicchè in difetto di altri riscontri, circa lo stato di ebbrezza la conte- stazione mossa allo NO è rimasta priva di effettivo supporto probatorio. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. : 3 Invero la Corte di cassazione ha più volte precisa- to che la prova dello stato di ebbrezza di un conducen- te può essere raggiunta oltre che sulla base dei risul- tati delle prove effettuate con l'etilometro anche at- traverso dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida dello stesso. (ex plurimis Cass. civ. sez. I 23.10.1997 n 10426; 12.8.1997 n 7538; 30.6.1997 n 5832). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto rag- giunta la prova dell'ebbrezza dello NO sulla base dei risultati di una prova effettuata a mezzo dell'eti- lometro che ha evidenziato un tasso alcoolico elevatis- simo, vicino al coma etilico, e della condotta di guida - dello NO che al momento del sinistro stradale proce- deva contromano in un tratto rettilineo. Tali circostanze, assolutamente concordanti, sono state ritenute dal giudice di merito, con giudizio in fatto, privo di vizi logici e di diritto, sufficienti a giustificare la reiezione dell'opposizione. Il primo motivo va pertanto respinto. Con il secondo motivo deduce il ricorrente l'erro- neità del l'assunto del giudice di merito secondo il quale era suo compito accertare solo se il Prefetto avesse emanato l'ordinanza di sospensione della patente in presenza dei presupposti di legge e non anche quello 4 di giudicare se lo NO fosse effettivamente in stato di abbrezza al momento del sinistro, essendo tale ulti- mo accertamento riservato al giudice penale. Invero non essendo il giudizio sull' opposizione alla sanzione amministrativa in esame circoscritto a profili meramente formali e procedimentali, così come precisato dalla Corte costituzionale con sentenza n 308/1997, il Tribunale avrebbe dovuto esprimere una compiuta valutazione dei fatti di causa e della respon- sabilità dello NO, pervenendo così all'accertamento dell'inconsistenza dei fatti addebitati al ricorrente. Il motivo testè riassunto è infondato e va pertanto respinto. Invero va rilevato che, come già precisato, il Tri- bunale ha con motivazione succinta ma sufficiente pre- cisato quali fossero le circostanze che evidenziavano lo stato di ebbrezza dello NO sicchè la premessa in diritto, circa i limiti del giudizio di opposizione, benchè errata, non ha inciso sulla sostanza del giudi- zio espressso dal giudice di merito, che resta ancorato all'unico accertamento effettuato a mezzo etilometro ed alla guida contromano, in strada rettilinea, da parte dello NO. Il ricorso va quindi interamente respinto. Nulla spese non essendosi l'intimato costituito in - giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 30.aprile.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Osario/De (Mario Adamo) (Rosario De Musis) Phly mis Mario Game CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 23 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE