Articolo 2 del Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2
Articolo 1
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26 gennaio 2016
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 26 gennaio 2016
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