Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 dicembre 1983 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 dicembre 1983 |
Versioni del testo
- Art. 1.
In attuazione della risoluzione n. 38/1 del 31 marzo 1983 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 1.860 a 2.909,1 milioni di diritti speciali di prelievo. - Art. 2.
Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato. - Art. 3.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con detti istituti.